Sentenza 252/2017 (ECLI:IT:COST:2017:252)
Massima numero 41457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/10/2017;  Decisione del  11/10/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41452  41453  41454  41455  41456


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Disciplina delle operazioni di indebitamento e di investimento delle Regioni e degli enti locali - Operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti - Subordinazione ad apposite intese in ambito regionale che garantiscano il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e dell'autonomia politica dell'ente territoriale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, che modifica l'art. 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 48, 49, 51 e 52 dello statuto speciale nonché all'art. 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - nella parte in cui, in asserita violazione dell'autonomia finanziaria e politica degli enti territoriali, condiziona ad apposite intese concluse in ambito regionale le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Lungi dal comportare una sostanziale espropriazione dei residui di amministrazione, le intese previste dalla norma censurata costituiscono lo strumento per garantire l'equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della Regione di riferimento, mettendo in relazione gli enti che, grazie alle loro riserve di amministrazione, hanno la disponibilità di "spazi finanziari", e quelli che tali spazi chiedono di utilizzare per spese di investimento da coprire con il ricorso all'indebitamento, il quale viene così neutralizzato nel bilancio complessivo degli enti della Regione. In tale quadro, la soluzione adottata dal legislatore costituisce il punto di equilibrio fra le esigenze della riforma operata dalla legge cost. n. 1 del 2012 - che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio - e il rispetto delle autonomie finanziarie, come conformate dalla riforma stessa, in quanto il previsto obbligo procedimentale condiziona l'immediata utilizzabilità degli avanzi di amministrazione, ma la concreta realizzazione del risultato finanziario rimane affidata al dialogo fra gli enti interessati. Sotto ulteriore e distinto profilo, deve altresì escludersi che la norma censurata vincoli l'ente territoriale a utilizzare i risultati di amministrazione per i soli investimenti, atteso che essa dà per scontato il vincolo, ma ciò fa solo nei limiti connessi al positivo espletamento dell'intesa.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/08/2016  n. 164  art. 2  co. 1

legge  24/12/2012  n. 243  art. 10  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 6

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 48

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 51

Altri parametri e norme interposte