Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo di norme processuali - Ininfluenza nel giudizio a quo in ragione del principio tempus regit actum.
Il sopravvenuto art. 31 della legge n. 161 del 2017 - che, inserendo il comma 4-bis nell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 (conv., con modif, in legge n. 356 del 1992), garantisce ai terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro il diritto a partecipare, fin dal giudizio di primo grado, al processo di cognizione ove può disporsi la confisca - non determina effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, a favore dei terzi incisi nel loro diritto di proprietà, la facoltà di appellare contro la sentenza penale di primo grado con riguardo al solo capo relativo alla statuizione di confisca. Il citato ius superveniens, contenendo una normativa processuale soggetta al principio tempus regit actum, non può trovare applicazione nel giudizio a quo.
Non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo quando il mutamento del quadro normativo è palesemente ininfluente nel processo principale. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016).