Sentenza 253/2017 (ECLI:IT:COST:2017:253)
Massima numero 40555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40554  40556  40557


Titolo
Thema decidendum - Questioni di costituzionalità proposte dalle parti del giudizio incidentale e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 573, 579, comma 3, e 593 c.p.p., sono dichiarate inammissibili - in quanto non sollevate dal giudice rimettente - le questioni proposte dalle parti costituite in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE, alla direttiva n. 2014/42/UE e alla decisione quadro n. 2005/212/GAI. (Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2017 e n. 327 del 2010; ordinanza n. 138 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 573  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 579  co. 3

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47  

direttiva UE  03/04/2014  n. 42  art.   

Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea  24/02/2005  n. 212  art.   GAI