Sentenza 253/2017 (ECLI:IT:COST:2017:253)
Massima numero 40557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40554  40555  40556


Titolo
Processo penale - Confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 disposta con sentenza di primo grado - Facoltà dei terzi, incisi nel loro diritto di proprietà, di proporre appello avverso il solo capo contenente la relativa statuizione - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla confisca di prevenzione, lesione del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Inadempimento da parte del giudice a quo del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili - per inadempimento del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., censurati dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca (ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., in legge n. 356 del 1992). Il giudice a quo ha omesso sia di confrontarsi con la perdurante attualità dell'indirizzo favorevole all'immediato ricorso all'incidente di esecuzione, sia di prendere in considerazione la tesi, poi recepita dalle sezioni unite della Corte di cassazione, favorevole al mantenimento anche nel giudizio di secondo grado del rimedio cautelare, con facoltà per il terzo di chiedere la restituzione del bene sequestrato e di proporre, nel caso di diniego, appello al tribunale del riesame. Tale ultima soluzione (certamente compatibile con la lettera della legge e con la cornice normativa entro cui essa si inserisce) avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 573  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 579  co. 3

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13  

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1