Sentenza 122/2024 (ECLI:IT:COST:2024:122)
Massima numero 46324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46323


Titolo
Mafia e criminalità organizzata - In genere - Benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata - Fine solidaristico della Repubblica - Discrezionalità del legislatore nell'utilizzo delle relative risorse, nei limiti della ragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione che automaticamente esclude dai benefici il parente o l'affine entro il quarto grado di soggetti colpiti da una misura di prevenzione ovvero nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione della stessa o per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen). (Classif. 146001).

Testo

In riferimento alla solidarietà della Repubblica per le persone colpite negli affetti più cari da episodi di mafia o terrorismo, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare criteri selettivi appropriati, al fine di salvaguardare un impiego oculato delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, pietra angolare di quel patto tra lo Stato e i cittadini che le misure di sostegno intervengono a rinsaldare. La connotazione solidaristica delle prestazioni, pur se estranee alla garanzia delle condizioni minime di sussistenza, impone scelte rispettose della parità di trattamento e coerenti con la ratio ispiratrice della disciplina di favore prevista dalla legge. Nella delimitazione della platea dei beneficiari, il legislatore ben può enucleare presunzioni assolute di indegnità, purché siano corroborate da massime d’esperienza plausibili e rispecchino l’id quod plerumque accidit.

 (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, anche intrinseca, disparità di trattamento e del diritto di difesa, l’art. 2-quinquies, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 151 del 2008, come conv., nel testo modificato dall’art. 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Napoli, che esclude dai benefici delle vittime della criminalità organizzata chi ha legami familiari con i soggetti colpiti da una misura di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965, ovvero nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione della stessa o per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., pur se persegue la finalità legittima di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare, è sproporzionata. Da un lato, la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza, che impongono una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale e una penetrante verifica giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge, con un rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario. Dall’altro lato, la condizione ostativa, nella sua assolutezza, si configura come uno stigma per l’appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita; in questo modo, impedisce sia di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare i benefici che lo Stato accorda, sia di restituire alla collettività un quadro circostanziato, senza imbrigliare nella rigidità delle presunzioni assolute la ricchezza, multiforme e contraddittoria, del reale).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  02/10/2008  n. 151  art. 2  co. 1

legge  28/11/2008  n. 186  art.   co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 2  co. 21

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte