Sentenza 254/2017 (ECLI:IT:COST:2017:254)
Massima numero 40395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
07/11/2017; Decisione del
07/11/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:
40394
Titolo
Responsabilità civile - Responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore - Omessa estensione a favore dei dipendenti del subfornitore - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione dell'effettività e adeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi europei sulle giuste ed eque condizioni di lavoro - Possibilità e necessità di un'interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata - Estensione della tutela del lavoratore a tutti i livelli del decentramento produttivo - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Responsabilità civile - Responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore - Omessa estensione a favore dei dipendenti del subfornitore - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione dell'effettività e adeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi europei sulle giuste ed eque condizioni di lavoro - Possibilità e necessità di un'interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata - Estensione della tutela del lavoratore a tutti i livelli del decentramento produttivo - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, censurato dalla Corte di appello di Venezia - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai dipendenti del subfornitore. I differenti orientamenti (dottrinali e giurisprudenziali) in ordine alla riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell'appalto e del subappalto convergono nel reputare non preclusa l'applicazione del citato comma 2 anche in caso di subfornitura, sicchè la norma denunciata può e deve essere correttamente interpretata in modo costituzionalmente adeguato agli evocati parametri, e cioè nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi; infatti, la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, censurato dalla Corte di appello di Venezia - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai dipendenti del subfornitore. I differenti orientamenti (dottrinali e giurisprudenziali) in ordine alla riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell'appalto e del subappalto convergono nel reputare non preclusa l'applicazione del citato comma 2 anche in caso di subfornitura, sicchè la norma denunciata può e deve essere correttamente interpretata in modo costituzionalmente adeguato agli evocati parametri, e cioè nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi; infatti, la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 29
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte