Sentenza 255/2017 (ECLI:IT:COST:2017:255)
Massima numero 39853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/11/2017;  Decisione del  22/11/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  39852


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento delle società - Dichiarazione di fallimento di una società di capitali - Estensione ai suoi soci di fatto (persone fisiche o società) - Ritenuta impossibilità - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla prevista estendibilità del fallimento dell'impresa individuale e compressione del diritto di difesa dei creditori della società di fatto - Sopravvenuto consolidamento nella giurisprudenza della Cassazione di esegesi opposta a quella prescelta dal rimettente - Estendibilità, alla stregua di interpretazione costituzionalmente adeguata, del fallimento della società di capitali ai soci di fatto - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, quinto comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), censurato dal Tribunale di Vibo Valentia - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost. - nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, non ne consentirebbe la estensione ad altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o società. Per effetto di alcune sopravvenute e risolutive pronunce della Corte di Cassazione - che condivisibilmente hanno inteso in senso evolutivo la portata del riferimento, nella disposizione censurata, all' "imprenditore individuale", includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione - si è ormai consolidata in termini di diritto vivente l'interpretazione che equipara la società di capitali all'impresa individuale ai fini della estendibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto, sicché la disposizione denunciata già vive e si riflette nell'interpretazione costituzionalmente adeguata ritenuta preclusa dal rimettente. (Precedenti citati: sentenza n. 276 del 2014 e ordinanza n. 15 del 2016, dichiarative dell'inammissibilità e della manifesta inammissibilità di identiche questioni, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e, rispettivamente, per omessa sperimentazione di interpretazione costituzionalmente orientata).

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 147  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte