Ordinanza 256/2017 (ECLI:IT:COST:2017:256)
Massima numero 40097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Non punibilità per pagamento dell'intero debito tributario prima dell'apertura del dibattimento di primo grado - Termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per il pagamento della parte residua del debito rateizzato - Possibilità per il giudice di concedere in determinati casi un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di uguaglianza e lesione del diritto di difesa - Indeterminatezza e ambiguità del petitum, nonché mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per indeterminatezza e ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, censurato dal Tribunale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la causa di non punibilità del reato tributario per avvenuto pagamento del debito fiscale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, prevede un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per il pagamento del debito residuo rateizzato, senza consentire al giudice, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione. L'intervento richiesto per un verso non risulta adeguatamente delimitato nella sua portata, in quanto il rimettente non chiarisce per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità dell'ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa e la sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2016 e ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016, n. 269 del 2015, sulla inammissibilità per indeterminatezza ed ambiguità del petitum; sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, ordinanze n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015, sulla inammissibilità per assenza di soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità legislativa).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 13  co. 3

decreto legislativo  24/09/2015  n. 158  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte