Sentenza 257/2017 (ECLI:IT:COST:2017:257)
Massima numero 40301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  25/10/2017;  Decisione del  25/10/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40302


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo della norma processuale censurata - Ininfluenza in ragione del principio tempus regit actum.

Testo
La sopravvenuta abrogazione dell'art. 5, comma 3, lett. a), del d.l. n. 453 del 1993 (conv., con modif., nella legge n. 19 del 1994) e dell'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 205 del 2000 - il primo censurato nella parte in cui non prevede che la designazione del giudice, al quale è demandato il riesame del decreto presidenziale di sequestro conservativo ante causam sui beni dei presunti responsabili di danno erariale, venga effettuata dal presidente della sez. giur. reg. della Corte dei conti sulla base di criteri oggettivi e predeterminati; il secondo indicato come tertium comparationis - non ha effetto sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal giudice designato, dovendo questi, in ragione del principio tempus regit actum, compiere la sua valutazione alla luce della disciplina vigente al momento dell'emanazione del decreto.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  15/11/1993  n. 453  art. 5  co. 3

legge  14/01/1994  n. 19  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte