Sentenza 258/2017 (ECLI:IT:COST:2017:258)
Massima numero 40999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 07/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40998  41000  41001  41002  41003  41004  41005  41006


Titolo
Giudice rimettente - Competenza e giurisdizione del rimettente - Verifica riservata al giudice a quo nell'ambito della valutazione della rilevanza - Sindacabilità da parte della Corte solo in caso di carenza manifesta o incontrovertibile.

Testo
Il riscontro della giurisdizione e della competenza del giudice a quo - e, più in generale, dei presupposti di esistenza del giudizio principale - è riservato al rimettente nell'ambito della valutazione della rilevanza e non è sindacabile dalla Corte, a meno che i detti presupposti non risultino manifestamente o incontrovertibilmente carenti. (Nella specie, viene esclusa la manifesta carenza di giurisdizione del giudice tutelare sulla richiesta dell'amministratore di sostegno di autorizzare la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana a favore del disabile straniero). (Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2015, n. 34 del 2010, n. 241 del 2008 e n. 163 del 1993).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte