Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali asseritamente lesi, nonché di allegare una motivazione non meramente assertiva (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi a oggetto disposizioni della Regione autonoma Sardegna di modifica all'assetto territoriale, ridenominazione di una provincia, definizione dei comuni che compongono una circoscrizione e disciplina della successione tra gli enti interessati). (Classif. 113003).
L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso, in altri termini, deve contenere l’indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti: S. 155/2023 - mass. 45751; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135; S. 219/2021; S. 95/2021 - mass. 43880).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 43, secondo comma, dello statuto speciale, e all’art. 133, secondo comma, Cost., in relazione all’art. 15, comma 1, t.u. enti locali, dell’art. 120, comma 1, lett. a, c, n. 2, d, n. 2, e f, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che modifica l’assetto territoriale, rinomina una provincia, rivede i comuni che compongono una circoscrizione e disciplina la successione tra gli enti interessati. Da un lato, l’art. 120 della legge regionale impugnata non ha sostituito le norme che, nel 2021, hanno creato nuove province e modificato alcune già esistenti, ma ha sostituito unicamente l’art. 23 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, recante la disciplina della fase transitoria. Ciò esclude la novazione normativa denunciata dal ricorrente e priva l’eventuale annullamento delle disposizioni impugnate di utilità giuridica ai fini della rimozione della lesione denunciata –vale a dire il mancato coinvolgimento delle popolazioni nel procedimento di variazione territoriale – rivelando il difetto di interesse del ricorrente. Dall’altro lato, il ricorso non spiega perché la disciplina della fase transitoria produrrebbe variazioni all’assetto territoriale delle province, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla novazione normativa determinata dall’art. 120, senza che siano suffragate con un’argomentazione sufficiente. Carente è anche la motivazione della questione relativa all’art. 133, secondo comma, Cost. e all’art. 15, comma 1, t.u. enti locali, dato che tali parametri non riguardano neppure le province, ma l’istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni comunali). (Precedenti: S. 134/2023 - mass. 45668; S. 68/2022 - mass. 44630; S. 229/2022 - mass. 45119).