Sentenza 258/2017 (ECLI:IT:COST:2017:258)
Massima numero 41003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 07/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Titolo
Diritti inviolabili - Dignità e valore della persona - Collegamento con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli alla libertà, all'eguaglianza e al pieno sviluppo della persona nonché con il divieto di discriminazioni basate sulle "condizioni personali", riferibile anche allo straniero.
Diritti inviolabili - Dignità e valore della persona - Collegamento con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli alla libertà, all'eguaglianza e al pieno sviluppo della persona nonché con il divieto di discriminazioni basate sulle "condizioni personali", riferibile anche allo straniero.
Testo
L'art. 2 Cost. delinea un fondamentale principio che pone al vertice dell'ordinamento la dignità e il valore della persona e, in coerenza con tale prospettiva, non può essere disgiunto dall'art. 3, secondo comma, Cost., il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libertà e l'uguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona. Tale lettura si collega con il primo comma del medesimo art. 3 Cost., che, a protezione della stessa inviolabilità dei diritti, garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle "condizioni personali" e che, quantunque riferito espressamente solo al cittadino, vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare diritti fondamentali. (Precedente citato: sentenza n. 120 del 1967).
L'art. 2 Cost. delinea un fondamentale principio che pone al vertice dell'ordinamento la dignità e il valore della persona e, in coerenza con tale prospettiva, non può essere disgiunto dall'art. 3, secondo comma, Cost., il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libertà e l'uguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona. Tale lettura si collega con il primo comma del medesimo art. 3 Cost., che, a protezione della stessa inviolabilità dei diritti, garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle "condizioni personali" e che, quantunque riferito espressamente solo al cittadino, vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare diritti fondamentali. (Precedente citato: sentenza n. 120 del 1967).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte