Sentenza 258/2017 (ECLI:IT:COST:2017:258)
Massima numero 41004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 07/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40998  40999  41000  41001  41002  41003  41005  41006


Titolo
Eguaglianza e ragionevolezza (principi di) - "Condizioni personali" limitative dell'eguaglianza - Collocazione fra esse della condizione di disabilità - Conseguente compito della Repubblica di promuovere l'inserimento sociale del disabile, anche straniero, e il pieno esercizio dei suoi diritti fondamentali.

Testo
Fra le "condizioni personali" che limitano l'eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) si colloca indubbiamente la condizione di disabilità, la quale è espressamente considerata nell'art. 38, primo e terzo comma, Cost. e trova disciplina nella legge quadro n. 104 del 1992, il cui art. 1 considera le condizioni invalidanti ostacoli che la Repubblica ha il compito di rimuovere per consentire la "massima autonomia possibile" del disabile e il pieno esercizio dei diritti fondamentali. (Precedenti citati: sentenza n. 167 del 1999, sul radicale mutamento di prospettiva recato dalla legge quadro in materia di disabilità; sentenze n. 275 del 2016, n. 80 del 2010 e n. 215 del 1987, nel senso che sulla condizione giuridica del disabile confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, in vista del processo di inserimento nella società).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 3

Altri parametri e norme interposte