Sentenza 258/2017 (ECLI:IT:COST:2017:258)
Massima numero 41005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 07/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Titolo
Cittadinanza - Acquisto - Condizioni per la trascrizione del decreto presidenziale di concessione - Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi - Esonero dal relativo obbligo per la persona incapace di prestarlo in ragione di grave e accertata condizione di disabilità - Omessa previsione - Irragionevole esclusione del disabile dall'accesso e dal godimento della cittadinanza e violazione dei principi fondamentali che impegnano la Repubblica a favorire il suo inserimento sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Cittadinanza - Acquisto - Condizioni per la trascrizione del decreto presidenziale di concessione - Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi - Esonero dal relativo obbligo per la persona incapace di prestarlo in ragione di grave e accertata condizione di disabilità - Omessa previsione - Irragionevole esclusione del disabile dall'accesso e dal godimento della cittadinanza e violazione dei principi fondamentali che impegnano la Repubblica a favorire il suo inserimento sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, Cost. - l'art. 10 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non prevede che [ai fini della trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana] sia esonerata dal giuramento [di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi] la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità. La norma censurata dal giudice tutelare del Tribunale di Modena viola i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, incorporati nel giuramento stesso, che impegnano la Repubblica a favorire l'inserimento del disabile nella società, poiché tale inserimento, ove siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge che regola l'acquisizione della cittadinanza, è evidentemente impedito dall'imposizione normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di prestarlo. La necessità del giuramento e la mancata acquisizione della cittadinanza dovuta alla sua assenza possono determinare una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale, nonché un'ulteriore e possibile forma di emarginazione, anche rispetto ad altri familiari che abbiano conseguito la cittadinanza. L'esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal "tipo" di incapacità giuridicamente rilevante, giacché ciò che rileva è l'impossibilità materiale di compiere l'atto in ragione di una grave patologia, e non la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile, fermo restando il potere del procuratore della Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell'ufficiale di stato civile, in caso di distorta applicazione della disciplina sull'esonero dal giuramento.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, Cost. - l'art. 10 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non prevede che [ai fini della trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana] sia esonerata dal giuramento [di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi] la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità. La norma censurata dal giudice tutelare del Tribunale di Modena viola i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, incorporati nel giuramento stesso, che impegnano la Repubblica a favorire l'inserimento del disabile nella società, poiché tale inserimento, ove siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge che regola l'acquisizione della cittadinanza, è evidentemente impedito dall'imposizione normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di prestarlo. La necessità del giuramento e la mancata acquisizione della cittadinanza dovuta alla sua assenza possono determinare una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale, nonché un'ulteriore e possibile forma di emarginazione, anche rispetto ad altri familiari che abbiano conseguito la cittadinanza. L'esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal "tipo" di incapacità giuridicamente rilevante, giacché ciò che rileva è l'impossibilità materiale di compiere l'atto in ragione di una grave patologia, e non la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile, fermo restando il potere del procuratore della Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell'ufficiale di stato civile, in caso di distorta applicazione della disciplina sull'esonero dal giuramento.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/02/1992
n. 91
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte