Rilevanza della questione incidentale - Presupposti da cui dipende - Influenza della norma censurata sull'esito della domanda proposta nel giudizio a quo - Sufficienza - Necessario accertamento anche della lesione nella concreta vicenda dei principi costituzionali evocati - Esclusione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976), non è accolta l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie e conseguente carattere ipotetico e virtuale del prospettato vulnus agli artt. 36 e 38 Cost. La norma censurata - non includendo l'indennità integrativa speciale tra le componenti retributive cui si applica l'aumento del 18 per cento ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni [del personale delle ferrovie] - preclude l'accoglimento della domanda del ricorrente nel giudizio a quo, volta ad ottenere l'applicazione della maggiorazione, e ciò è sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non presuppone l'accertamento nel caso concreto della denunciata inadeguatezza e mancanza di proporzionalità della pensione calcolata senza maggiorazione.
La rilevanza della questione non presuppone l'accertamento della lesione dei principi costituzionali nella concreta vicenda oggetto del giudizio a quo. (Precedente citato: sentenza n. 174 del 2016).