Sentenza 259/2017 (ECLI:IT:COST:2017:259)
Massima numero 40560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/11/2017;  Decisione del  22/11/2017
Deposito del 07/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40559  40561  40562  40563


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Individuazione puntuale delle ragioni di contrasto con i parametri evocati - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità della questione - Attinenza al merito della valutazione in ordine alla persuasività degli argomenti addotti - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976), nella parte in cui non include l'indennità integrativa speciale tra le componenti retributive cui si applica l'aumento del 18 per cento ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni [del personale delle ferrovie]. Il giudice a quo ha individuato puntualmente le ragioni del contrasto con i principi enunciati dagli artt. 36 e 38 Cost., congiuntamente evocati per denunciare l'inadeguatezza e la mancanza di proporzionalità della pensione calcolata senza maggiorazione, onde i termini della questione risultano enucleati con un'argomentazione adeguata, che supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

La valutazione della forza persuasiva degli argomenti addotti a sostegno delle censure di illegittimità costituzionale attiene al merito e non al profilo preliminare dell'ammissibilità della questione.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 220  co. 

legge  29/04/1976  n. 177  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte