Interpretazione della norma censurata - Orientamento della giurisprudenza contabile consolidato come "diritto vivente" - Facoltà del giudice di uniformarsi ad esso e richiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per impropria richiesta di avallo interpretativo, con uso distorto dell'incidente di costituzionalità - proposta nel giudizio avente ad oggetto l'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976). Il giudice a quo, ritenendo ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza contabile che esclude l'indennità integrativa speciale dalle componenti della retribuzione cui si applica l'aumento del 18 per cento ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni del personale delle ferrovie, ne ha richiesto il controllo di legittimità costituzionale, assumendolo come "diritto vivente".
Il rimettente ben può scegliere di uniformarsi a un'interpretazione che rappresenta "diritto vivente" e richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. (Precedente citato: sentenza n. 122 del 2017).