Sentenza 259/2017 (ECLI:IT:COST:2017:259)
Massima numero 40561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/11/2017;  Decisione del  22/11/2017
Deposito del 07/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40559  40560  40562  40563


Titolo
Interpretazione della norma censurata - Orientamento della giurisprudenza contabile consolidato come "diritto vivente" - Facoltà del giudice di uniformarsi ad esso e richiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per impropria richiesta di avallo interpretativo, con uso distorto dell'incidente di costituzionalità - proposta nel giudizio avente ad oggetto l'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976). Il giudice a quo, ritenendo ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza contabile che esclude l'indennità integrativa speciale dalle componenti della retribuzione cui si applica l'aumento del 18 per cento ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni del personale delle ferrovie, ne ha richiesto il controllo di legittimità costituzionale, assumendolo come "diritto vivente".

Il rimettente ben può scegliere di uniformarsi a un'interpretazione che rappresenta "diritto vivente" e richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. (Precedente citato: sentenza n. 122 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 220  co. 

legge  29/04/1976  n. 177  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte