Pensioni - Base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza - Determinazione rimessa alla discrezionalità del legislatore - Limite - Tendenziale salvaguardia della proporzionalità e dell'adeguatezza del trattamento pensionistico complessivo - Ragionevole bilanciamento di tale garanzia con la concreta e attuale disponibilità di risorse finanziarie.
La determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, chiamato a contemperare le esigenze di vita dei lavoratori e le disponibilità finanziarie, senza valicare il limite della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. Nella commisurazione del trattamento di quiescenza ai redditi percepiti in costanza del rapporto di lavoro, l'art. 38 Cost. prescrive di salvaguardare la proporzione fra trattamento previdenziale e quantità e qualità del lavoro svolto e la sufficienza del trattamento ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato, queste ultime determinate (ex art. 36 Cost.) secondo valutazioni generali e oggettive, che tutelino non solo i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli relativi al tenore di vita conseguito durante l'attività lavorativa. La garanzia dell'art. 38 Cost. è dunque connessa anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e assoluto. Il rapporto di corrispondenza tra pensioni e retribuzioni, pur tendenziale e imperfetto, deve essere preservato mediante meccanismi di raccordo, atti a scongiurare il rischio di un irragionevole scostamento, sintomatico dell'inadeguatezza del trattamento previdenziale corrisposto. Spetta, pertanto, alla discrezionalità del legislatore il ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa. (Precedenti citati: sentenze n. 457 del 1998 e n. 531 del 1988; sentenze n. 156 del 1991 e n. 173 del 1986; sentenza n. 173 del 2016; sentenze n. 226 e n. 42 del 1993; sentenza n. 119 del 1991).
Con riguardo alla proporzionalità e all'adeguatezza del trattamento di quiescenza, la molteplicità delle variabili sottese al bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti impone una valutazione globale e complessiva, che non si esaurisca nella parziale considerazione delle singole componenti della base retributiva utile. Ben può infatti il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, apportare correttivi di dettaglio, giustificati da esigenze meritevoli di considerazione, che non intacchino i criteri di proporzionalità e adeguatezza con riferimento alla disciplina complessiva del trattamento pensionistico. (Precedente citato: sentenza n. 208 del 2014).