Sentenza 259/2017 (ECLI:IT:COST:2017:259)
Massima numero 40563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/11/2017; Decisione del
22/11/2017
Deposito del 07/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Titolo
Pensioni - Trattamento di quiescenza degli iscritti al fondo pensioni del personale delle ferrovie - Incremento del 18 per cento delle componenti retributive della base pensionabile - Inapplicabilità alla quota parte di stipendio corrispondente all'ex indennità integrativa speciale - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza del trattamento di quiescenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Pensioni - Trattamento di quiescenza degli iscritti al fondo pensioni del personale delle ferrovie - Incremento del 18 per cento delle componenti retributive della base pensionabile - Inapplicabilità alla quota parte di stipendio corrispondente all'ex indennità integrativa speciale - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza del trattamento di quiescenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976), censurato - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Marche, giudice unico delle pensioni, nella parte in cui, nel determinare il trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni [del personale delle ferrovie], non applica all'indennità integrativa speciale, pur conglobata nello stipendio tabellare dalla contrattazione collettiva, l'aumento del 18 per cento previsto per l'ultimo stipendio e per gli assegni e per le indennità pensionabili espressamente indicati dalla legge. La disposizione censurata ribadisce il ruolo primario e ineludibile della legge nel ponderare i molteplici elementi legati alla determinazione della base pensionabile, e persegue in pari tempo l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio del sistema pensionistico senza sacrificare in maniera sproporzionata la tendenziale correlazione tra pensioni e retribuzioni. La scelta di escludere la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale non compromette la complessiva adeguatezza e la proporzionalità del trattamento previdenziale, poiché è circoscritta a una singola voce di esso e perché l'indennità integrativa speciale, seppur non maggiorata, non cessa di costituire, come parte integrante della retribuzione, una componente utile ai fini del computo della base pensionabile. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2004 e n. 243 del 1993, sulla natura retributiva e sulla funzione di adeguamento dell'indennità integrativa speciale).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976), censurato - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Marche, giudice unico delle pensioni, nella parte in cui, nel determinare il trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni [del personale delle ferrovie], non applica all'indennità integrativa speciale, pur conglobata nello stipendio tabellare dalla contrattazione collettiva, l'aumento del 18 per cento previsto per l'ultimo stipendio e per gli assegni e per le indennità pensionabili espressamente indicati dalla legge. La disposizione censurata ribadisce il ruolo primario e ineludibile della legge nel ponderare i molteplici elementi legati alla determinazione della base pensionabile, e persegue in pari tempo l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio del sistema pensionistico senza sacrificare in maniera sproporzionata la tendenziale correlazione tra pensioni e retribuzioni. La scelta di escludere la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale non compromette la complessiva adeguatezza e la proporzionalità del trattamento previdenziale, poiché è circoscritta a una singola voce di esso e perché l'indennità integrativa speciale, seppur non maggiorata, non cessa di costituire, come parte integrante della retribuzione, una componente utile ai fini del computo della base pensionabile. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2004 e n. 243 del 1993, sulla natura retributiva e sulla funzione di adeguamento dell'indennità integrativa speciale).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 220
co.
legge
29/04/1976
n. 177
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte