Regioni (competenza residuale) - Caccia - Esercizio della competenza - Condizioni - Rispetto dei criteri statali fissati in materia di protezione ambientale (nel caso di specie: illegittimità della disposizione della Regione autonoma Sardegna che modifica il calendario venatorio riguardante la tortora selvatica). (Classif. 218003).
La materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, nella potestà legislativa residuale delle regioni. Tuttavia, tale potestà deve esercitarsi nel rispetto dei criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992 in quanto considerata espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, avente carattere trasversale; tali criteri si impongono pertanto anche alle regioni a statuto speciale.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, l’art. 80, comma 1, lett. b, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che dispone l’apertura della caccia alla tortora selvatica – Streptopelia turtur – dal 1° settembre, secondo il piano adottato dalla conferenza Stato-regioni. La disposizione impugnata dal Governo manca di definire il periodo di cacciabilità della tortora selvatica nel perimetro fissato dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992, il quale è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell’ambiente», perché la disciplina statale dettata dalla predetta legge delimitante il periodo entro il quale è consentita l’attività venatoria è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili stabilendo il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria, con la conseguenza che i livelli di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema fissati dalla predetta normativa statale non sono derogabili in peius dal legislatore regionale. Inoltre, l’anticipazione è stata disposta per legge e non in sede di calendario venatorio, e dunque non con atto amministrativo, in violazione della riserva di amministrazione, che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Invero, la possibilità di modificare i termini del periodo venatorio è strettamente correlata alla presenza di oggettive esigenze contingenti che, dunque, possono mutare, mentre la disposizione impugnata stabilizza nell’ordinamento regionale l’anticipazione al 1° settembre dell’apertura della caccia alla tortora selvatica, sottraendola alla revisione in sede di predisposizione annuale del calendario venatorio, e quindi anche alla verifica giudiziale. Infine, non risulta espressamente rispettato nemmeno l’arco temporale massimo dell’esercizio del periodo venatorio tramite la contestuale anticipazione “compensativa” del termine finale di caccia di durata pari a quella del periodo di anticipazione, disposta dal ricordato art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992). (Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 138/2021 - mass. 44056; S. 40/2020 - mass. 42482; S. 291/2019 - mass. 40981; S. 258/2019 - mass. 42722; S. 16/2019 - mass. 41580; S. 193/2013 - mass. 37229; S. 90/2013 - mass. 37059; S. 536/2002 - mass. 27450).