Sentenza 260/2017 (ECLI:IT:COST:2017:260)
Massima numero 40551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Esaurimento dell'efficacia temporale della disposizione impugnata - Avvenuta applicazione di essa medio tempore - Ammissibilità della questione.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Esaurimento dell'efficacia temporale della disposizione impugnata - Avvenuta applicazione di essa medio tempore - Ammissibilità della questione.
Testo
È ammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 28 del 2015, in quanto la norma impugnata, nonostante la sua natura temporanea, ha trovato applicazione per quasi tutta la stagione venatoria 2015-2016, a cui si riferiva.
Per costante giurisprudenza, il sindacato di costituzionalità deve trovare spazio ogniqualvolta la norma impugnata, seppure successivamente abrogata o a efficacia temporale limitata, abbia prodotto effetti. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017, n. 80 del 2017 e n. 20 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
02/10/2015
n. 28
art. 1
co. 1
legge della Regione Puglia
02/10/2015
n. 28
art. 1
co. 2
legge della Regione Puglia
02/10/2015
n. 28
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte