Caccia - Norme della Regione Puglia - Prelievo venatorio in deroga dello storno - Autorizzazione per la stagione venatoria 2015-2016 mediante legge regionale, subordinata nell'efficacia a successiva delibera di Giunta regionale - Contrasto con la riserva di provvedimento amministrativo prevista dalla legge quadro statale - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 1, commi 1, 2, e 3, della legge reg. Puglia n. 28 del 2015, con cui il legislatore regionale ha autorizzato il prelievo venatorio in deroga dello storno per la stagione 2015-2016, subordinando l'efficacia di tale previsione a una delibera di Giunta regionale adottata secondo il peculiare procedimento ivi delineato. La normativa impugnata dal Governo contrasta con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, non solo per la previsione di un procedimento diverso da quello stabilito per la deroga dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, ma per il fatto che attrae a livello legislativo l'autorizzazione al prelievo in deroga, riservata dal legislatore nazionale allo strumento amministrativo. Tale attrazione determina il venir meno dell'obbligo di motivazione della deroga, l'assenza di controllo preventivo, la sostituzione dei soggetti deputati all'espressione dei pareri tecnici e la preclusione del potere del Presidente del Consiglio dei ministri di annullare i provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la stessa legge n. 157 del 1992. Né il procedimento di controllo preventivo della deroga delineato dal legislatore nazionale può essere sostituito, quanto all'oggetto, dalla prevista delibera della Giunta regionale, la quale interviene ad integrazione dell'efficacia dell'autorizzazione prevista nella legge regionale e ne condiziona gli effetti. (Precedente citato: sentenza n. 250 del 2008, secondo cui il potere di annullamento del Presidente del Consiglio dei ministri è finalizzato a garantire l'uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la selezione delle specie cacciabili compete al legislatore statale poiché implica l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2012, n. 191 del 2011 e n. 226 del 2003 n. 536 del 2002).
Il bene ambiente afferisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto. (Precedenti citati: sentenze n. 617 del 1987 e n. 151 del 1986).