Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Legittimazione a denunciare la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali (nel caso di specie: a impugnare la disciplina delle camere di commercio) - Necessità di verifica caso per caso.
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Legittimazione a denunciare la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali (nel caso di specie: a impugnare la disciplina delle camere di commercio) - Necessità di verifica caso per caso.
Testo
Sussiste la legittimazione delle Regioni ricorrenti a impugnare la disciplina delle camere di commercio - enti pubblici dotati di autonomia funzionale che entrano a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali - in ragione della possibilità delle Regioni di denunciare la legge statale per dedotta violazione di competenze degli enti locali quando le norme impugnate incidano su attribuzioni regionali. Tale legittimazione, tuttavia, non può essere affermata o negata in linea generale, perché condizionata all'accertamento che le disposizioni impugnate incidano su competenze regionali costituzionalmente garantite e non riguardino profili riconducibili soltanto a competenze esclusive dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 29 del 2016, n. 374 del 2007 e n. 477 del 2000)
Sussiste la legittimazione delle Regioni ricorrenti a impugnare la disciplina delle camere di commercio - enti pubblici dotati di autonomia funzionale che entrano a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali - in ragione della possibilità delle Regioni di denunciare la legge statale per dedotta violazione di competenze degli enti locali quando le norme impugnate incidano su attribuzioni regionali. Tale legittimazione, tuttavia, non può essere affermata o negata in linea generale, perché condizionata all'accertamento che le disposizioni impugnate incidano su competenze regionali costituzionalmente garantite e non riguardino profili riconducibili soltanto a competenze esclusive dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 29 del 2016, n. 374 del 2007 e n. 477 del 2000)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte