Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Legittimazione a denunciare la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali (nel caso di specie: a impugnare la disciplina delle camere di commercio) - Necessità di verifica caso per caso.

Testo
Sussiste la legittimazione delle Regioni ricorrenti a impugnare la disciplina delle camere di commercio - enti pubblici dotati di autonomia funzionale che entrano a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali - in ragione della possibilità delle Regioni di denunciare la legge statale per dedotta violazione di competenze degli enti locali quando le norme impugnate incidano su attribuzioni regionali. Tale legittimazione, tuttavia, non può essere affermata o negata in linea generale, perché condizionata all'accertamento che le disposizioni impugnate incidano su competenze regionali costituzionalmente garantite e non riguardino profili riconducibili soltanto a competenze esclusive dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 29 del 2016, n. 374 del 2007 e n. 477 del 2000)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte