Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di nuovo motivo di impugnazione, non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., avverso l'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, è inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura formulata dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza e incentrata sull'assunto che la norma impugnata violerebbe il termine di esercizio della delega conseguente alla data di richiesta dei pareri. Tale censura introduce, infatti, un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso.

Per costante giurisprudenza costituzionale, nelle memorie successive al ricorso è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni dirette ad ampliare il thema decidendum fissato con tale ultimo atto. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte