Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di nuovo motivo di impugnazione, non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., avverso l'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, è inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura formulata dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza e incentrata sull'assunto che la norma impugnata violerebbe il termine di esercizio della delega conseguente alla data di richiesta dei pareri. Tale censura introduce, infatti, un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso.
Per costante giurisprudenza costituzionale, nelle memorie successive al ricorso è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni dirette ad ampliare il thema decidendum fissato con tale ultimo atto. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).