Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Impugnazione di decreti delegati - Denunciata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Condizioni - Ridondanza sulle attribuzioni regionali.
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Impugnazione di decreti delegati - Denunciata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Condizioni - Ridondanza sulle attribuzioni regionali.
Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale le Regioni possono impugnare norme di decreti delegati anche per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., sempre che la stessa ridondi sulle attribuzioni regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2013, n. 80 del 2012 e n. 33 del 2011).
Secondo la giurisprudenza costituzionale le Regioni possono impugnare norme di decreti delegati anche per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., sempre che la stessa ridondi sulle attribuzioni regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2013, n. 80 del 2012 e n. 33 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte