Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, il decreto delegato non è stato adottato in violazione del termine di esercizio della delega, in quanto il suo schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016 e trasmesso alla Presidenza del Senato e della Camera il 26 agosto 2016, risultando così conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge di delegazione n. 124 del 2015, i quali, nonostante una formulazione complessa, erano chiari nello stabilire che il termine di esercizio della delega, in scadenza il 28 agosto 2016, potesse essere prorogato alla sola precisa ed espressa condizione che, anteriormente alla scadenza, la richiesta dei pareri pervenisse alle Commissioni parlamentari.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/2015  n. 124  art. 10    co. 1