Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, il decreto delegato non è stato adottato in violazione del termine di esercizio della delega, in quanto il suo schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016 e trasmesso alla Presidenza del Senato e della Camera il 26 agosto 2016, risultando così conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge di delegazione n. 124 del 2015, i quali, nonostante una formulazione complessa, erano chiari nello stabilire che il termine di esercizio della delega, in scadenza il 28 agosto 2016, potesse essere prorogato alla sola precisa ed espressa condizione che, anteriormente alla scadenza, la richiesta dei pareri pervenisse alle Commissioni parlamentari.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, il decreto delegato non è stato adottato in violazione del termine di esercizio della delega, in quanto il suo schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016 e trasmesso alla Presidenza del Senato e della Camera il 26 agosto 2016, risultando così conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge di delegazione n. 124 del 2015, i quali, nonostante una formulazione complessa, erano chiari nello stabilire che il termine di esercizio della delega, in scadenza il 28 agosto 2016, potesse essere prorogato alla sola precisa ed espressa condizione che, anteriormente alla scadenza, la richiesta dei pareri pervenisse alle Commissioni parlamentari.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/2015
n. 124
art. 10
co. 1