Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'iter di approvazione del decreto legislativo - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento della Camere di commercio. Al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente - secondo cui il Governo avrebbe dovuto richiedere prima i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e poi delle Commissioni parlamentari - il decreto delegato è rispettoso dell'iter di consecutività stabilito per la richiesta dei pareri. Il procedimento di adozione del decreto si è svolto garantendo appieno l'interlocuzione da parte degli organi chiamati a rendere il parere, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 10, comma 2, della legge di delegazione n. 124 del 2015; l'avverbio «successivamente», ivi contenuto, scandisce infatti un ordine procedimentale, in virtù del quale l'adempimento procedurale imprescindibile è quello per cui le Camere rendano i propri pareri dopo avere avuto contezza di quelli espressi dagli altri due organi.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/2015  n. 124  art. 10    co. 2