Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'iter di approvazione del decreto legislativo - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'iter di approvazione del decreto legislativo - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento della Camere di commercio. Al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente - secondo cui il Governo avrebbe dovuto richiedere prima i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e poi delle Commissioni parlamentari - il decreto delegato è rispettoso dell'iter di consecutività stabilito per la richiesta dei pareri. Il procedimento di adozione del decreto si è svolto garantendo appieno l'interlocuzione da parte degli organi chiamati a rendere il parere, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 10, comma 2, della legge di delegazione n. 124 del 2015; l'avverbio «successivamente», ivi contenuto, scandisce infatti un ordine procedimentale, in virtù del quale l'adempimento procedurale imprescindibile è quello per cui le Camere rendano i propri pareri dopo avere avuto contezza di quelli espressi dagli altri due organi.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento della Camere di commercio. Al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente - secondo cui il Governo avrebbe dovuto richiedere prima i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e poi delle Commissioni parlamentari - il decreto delegato è rispettoso dell'iter di consecutività stabilito per la richiesta dei pareri. Il procedimento di adozione del decreto si è svolto garantendo appieno l'interlocuzione da parte degli organi chiamati a rendere il parere, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 10, comma 2, della legge di delegazione n. 124 del 2015; l'avverbio «successivamente», ivi contenuto, scandisce infatti un ordine procedimentale, in virtù del quale l'adempimento procedurale imprescindibile è quello per cui le Camere rendano i propri pareri dopo avere avuto contezza di quelli espressi dagli altri due organi.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/2015
n. 124
art. 10
co. 2