Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Non sussiste l'ipotizzata violazione della legge delega - in quanto, incidendo anche su materie di competenza regionale, l'atto impugnato avrebbe dovuto essere approvato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e non previo parere della Conferenza unificata - perché il decreto delegato è stato adottato, in conformità all'art. 10, comma 2, della legge di delegazione n. 124 del 2015, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, altresì, l'univoca formulazione di tale disposizione rende impossibile un'interpretazione diversa da quella resa chiara dalla sua stessa lettera.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/2015  n. 124  art. 10    co. 2