Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Non sussiste l'ipotizzata violazione della legge delega - in quanto, incidendo anche su materie di competenza regionale, l'atto impugnato avrebbe dovuto essere approvato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e non previo parere della Conferenza unificata - perché il decreto delegato è stato adottato, in conformità all'art. 10, comma 2, della legge di delegazione n. 124 del 2015, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, altresì, l'univoca formulazione di tale disposizione rende impossibile un'interpretazione diversa da quella resa chiara dalla sua stessa lettera.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Non sussiste l'ipotizzata violazione della legge delega - in quanto, incidendo anche su materie di competenza regionale, l'atto impugnato avrebbe dovuto essere approvato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e non previo parere della Conferenza unificata - perché il decreto delegato è stato adottato, in conformità all'art. 10, comma 2, della legge di delegazione n. 124 del 2015, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, altresì, l'univoca formulazione di tale disposizione rende impossibile un'interpretazione diversa da quella resa chiara dalla sua stessa lettera.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/2015
n. 124
art. 10
co. 2