Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso delle Regioni Liguria e Lombardia - Previo parere della conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della legge delega - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di impugnare tempestivamente la legge di delegazione - Non fondatezza della questione.
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso delle Regioni Liguria e Lombardia - Previo parere della conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della legge delega - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di impugnare tempestivamente la legge di delegazione - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Liguria e Lombardia in riferimento al principio di leale collaborazione, (per la seconda, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.), dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Il decreto, preceduto dal parere della Conferenza unificata, è stato adottato in osservanza della norma di delega. Le Regioni, ritenendo invece necessaria l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, avrebbero dovuto impugnare immediatamente la norma di delega, essendo la legge di delegazione connotata da un tasso di specificità e concretezza tale da comportare una lesione dei loro interessi e incidendo il decreto delegato su ambiti caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali, realizzandosi, altrimenti, una inammissibile elusione del termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall'art. 127, secondo comma, Cost.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Liguria e Lombardia in riferimento al principio di leale collaborazione, (per la seconda, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.), dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Il decreto, preceduto dal parere della Conferenza unificata, è stato adottato in osservanza della norma di delega. Le Regioni, ritenendo invece necessaria l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, avrebbero dovuto impugnare immediatamente la norma di delega, essendo la legge di delegazione connotata da un tasso di specificità e concretezza tale da comportare una lesione dei loro interessi e incidendo il decreto delegato su ambiti caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali, realizzandosi, altrimenti, una inammissibile elusione del termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall'art. 127, secondo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte