Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Thema decidendum - Richiesta di autorimessione di questione incidentale proposta nel giudizio principale avverso decreto legislativo delegato - Mancata impugnazione della legge delega - Esclusione.

Testo
Quando il vizio della norma del decreto delegato deriva dall'osservanza della norma di delega, resta esclusa la censurabilità della stessa e neanche può accogliersi la richiesta subordinata della ricorrente, di autorimessione da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge di delega, per violazione degli indicati parametri costituzionali, poiché si farebbe luogo in tal modo ad una inammissibile elusione del termine assegnato alle Regioni dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948 per la impugnazione delle leggi statali. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle Camere di commercio, non può accogliersi la richiesta della Regione Lombardia di sollevare, mediante istanza di autorimessione, questione incidentale della legge di delega, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Né giova richiamare il pacifico principio dell'inapplicabilità l'istituto dell'acquiescenza nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, dal momento che nel caso di specie non si è e al cospetto di una reiterazione del contenuto di una precedente disposizione, ovvero della novazione di una fonte precedente, bensì della mera applicazione di una norma vigente che il legislatore delegato, come è necessario, si è limitato ad osservare e che neppure avrebbe potuto disattendere, a meno di incorrere proprio per questo in un vizio denunciabile ex art. 76 Cost.) (Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2017, n. 169 del 2017, n. 251 del 2016, n. 219 del 2013, n. 46 del 2013, n. 178 del 2012, n. 33 del 2011 e n. 206 del 2001).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte