Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria illustrativa - Prospettazione di motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Toscana in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento della Camere di commercio, è inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura enunciata per la prima volta in una memoria illustrativa e incentrata sull'assunto che il Governo avrebbe ignorato le proposte di emendamento poste dalle Regioni come condizionanti il parere favorevole sul decreto. Tale censura introduce, infatti, un profilo nuovo e ulteriore rispetto a quello svolto nel ricorso.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte