Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Parametro non contemplato nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio, o almeno degli artt. 1, comma 1, lett. b), n. 2), punto g), 1, comma 1, lettera r), punto i), e 3, comma 10, in quanto il Governo non avrebbe recepito delle proposte di modifica formulate nel parere reso dalla Conferenza unificata. Tali questioni non risultano prospettate ed identificate nella delibera della Giunta regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso.
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017 e n. 154 del 2017).