Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega, del riparto di competenze tra Stato e Regioni nonché del principio di leale collaborazione - Questione non contemplata nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega, del riparto di competenze tra Stato e Regioni nonché del principio di leale collaborazione - Questione non contemplata nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso e per carenza del necessario supporto argomentativo - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplinano l'attività e il funzionamento delle camere di commercio, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso non vi è traccia della questione e quest'ultima, sollevata soltanto nelle conclusioni del ricorso, è carente del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale. (Precedente citato: sentenza n. 197 del 2017).
È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso e per carenza del necessario supporto argomentativo - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplinano l'attività e il funzionamento delle camere di commercio, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso non vi è traccia della questione e quest'ultima, sollevata soltanto nelle conclusioni del ricorso, è carente del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale. (Precedente citato: sentenza n. 197 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 1
co.
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 2
co.
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 3
co.
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte