Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per la ridefinizione delle loro circoscrizioni territoriali - Riduzione del numero complessivo entro il limite di sessanta - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevole violazione della disciplina delle autonomie funzionali, della libertà di associazionismo imprenditoriale - Genericità e insufficienza della motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile - per difetto di argomentazione a sostegno dell'impugnazione nonché di motivazione in ordine alla ridondanza e indicazione della competenza regionale asseritamente lesa - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 5 e 18 Cost., nonché al principio di ragionevolezza, dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, e dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 219 del 2016, che, rispettivamente, recano i criteri di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, e stabiliscono l'obiettivo di «ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60». La prima disposizione impugnata, che non riguarda la riduzione del numero delle camere di commercio - oggetto della doglianza - non ha costituito oggetto di specifica considerazione e critica; la seconda si risolve nella prospettazione dell'incongruità della riduzione del numero delle camere di commercio, formulata in modo assertivo, senza considerare il dettagliato procedimento stabilito dalla disposizione impugnata, e senza argomentare adeguatamente in ordine alla ridondanza della violazione sulle competenze regionali.

Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità ma occorre, infatti, che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali (Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2017, n. 192 del 2017, n. 170 del 2017, n. 169 del 2017 e n. 81 del 2017).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono impugnare le disposizioni di una legge statale facendo valere esclusivamente i profili attinenti al riparto delle competenze oppure possono denunciare la violazione di parametri diversi da quelli che sovrintendono a detto riparto soltanto qualora la stessa sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, sempre che motivino sufficientemente in ordine ai profili di possibile ridondanza della violazione sul riparto di competenze ed indichino la specifica competenza regionale che si assume lesa. (Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 1  co. 1

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte