Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per l'accorpamento o la modifica delle loro circoscrizioni territoriali - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione della legge di delega - Censura generica e priva di specifiche argomentazioni - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per genericità della censura e difetto di specifiche argomentazioni - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, del d. lgs. n. 219 del 2016, che reca i criteri per l'accorpamento delle camere di commercio, o la modifica delle loro circoscrizioni territoriali. La censura è generica e non corredata da specifiche argomentazioni, mentre un'adeguata motivazione sarebbe stata imposta anche dal fatto che il criterio direttivo che si deduce leso - l'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 124 del 2015 - è invero suscettibile di essere interpretato, secondo gli ordinari criteri ermeneutici, nel senso fatto proprio dal legislatore delegato.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/2015  n. 124  art. 10    co. 1  lett. b)