Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per l'accorpamento o la modifica delle loro circoscrizioni territoriali - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione della legge di delega - Censura generica e priva di specifiche argomentazioni - Inammissibilità della questione.
Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per l'accorpamento o la modifica delle loro circoscrizioni territoriali - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione della legge di delega - Censura generica e priva di specifiche argomentazioni - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per genericità della censura e difetto di specifiche argomentazioni - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, del d. lgs. n. 219 del 2016, che reca i criteri per l'accorpamento delle camere di commercio, o la modifica delle loro circoscrizioni territoriali. La censura è generica e non corredata da specifiche argomentazioni, mentre un'adeguata motivazione sarebbe stata imposta anche dal fatto che il criterio direttivo che si deduce leso - l'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 124 del 2015 - è invero suscettibile di essere interpretato, secondo gli ordinari criteri ermeneutici, nel senso fatto proprio dal legislatore delegato.
È dichiarata inammissibile - per genericità della censura e difetto di specifiche argomentazioni - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, del d. lgs. n. 219 del 2016, che reca i criteri per l'accorpamento delle camere di commercio, o la modifica delle loro circoscrizioni territoriali. La censura è generica e non corredata da specifiche argomentazioni, mentre un'adeguata motivazione sarebbe stata imposta anche dal fatto che il criterio direttivo che si deduce leso - l'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 124 del 2015 - è invero suscettibile di essere interpretato, secondo gli ordinari criteri ermeneutici, nel senso fatto proprio dal legislatore delegato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/2015
n. 124
art. 10
co. 1 lett. b)