Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Prospettazione della lesione delle competenze regionali - Sufficiente motivazione in ordine alla ridondanza - Ammissibilità della questione.
Ricorso in via principale - Prospettazione della lesione delle competenze regionali - Sufficiente motivazione in ordine alla ridondanza - Ammissibilità della questione.
Testo
È ammissibile la censura, relativa alla violazione della legge di delega, promossa dalla Regione Puglia nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto, tra gli altri, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016. La ricorrente ha prospettato la lesione di competenze ad essa spettanti, argomentando sufficientemente anche in ordine alla ridondanza dell'asserito vizio.
È ammissibile la censura, relativa alla violazione della legge di delega, promossa dalla Regione Puglia nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto, tra gli altri, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016. La ricorrente ha prospettato la lesione di competenze ad essa spettanti, argomentando sufficientemente anche in ordine alla ridondanza dell'asserito vizio.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte