Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali, con conseguente soppressione e nuova istituzione - Disciplina dell'apposito procedimento mediante decreto ministeriale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della legge di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali, con conseguente soppressione e nuova istituzione - Disciplina dell'apposito procedimento mediante decreto ministeriale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della legge di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, a seguito di un apposito procedimento, provveda alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione, soppressione e accorpamento delle camere di commercio. Non sussiste l'asserito contrasto con il criterio direttivo previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 124 del 2015, in quanto quest'ultimo può essere interpretato nel senso di autorizzare il Governo anche a disciplinare un apposito procedimento volto alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, non realizzando la stessa tramite il decreto delegato, tenuto conto dell'ineludibile istruttoria non compatibile con tempi e modi di un atto normativo; né la legge delega, in parte qua, vietava al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile dalla giurisprudenza costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 33 del 2011).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, a seguito di un apposito procedimento, provveda alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione, soppressione e accorpamento delle camere di commercio. Non sussiste l'asserito contrasto con il criterio direttivo previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 124 del 2015, in quanto quest'ultimo può essere interpretato nel senso di autorizzare il Governo anche a disciplinare un apposito procedimento volto alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, non realizzando la stessa tramite il decreto delegato, tenuto conto dell'ineludibile istruttoria non compatibile con tempi e modi di un atto normativo; né la legge delega, in parte qua, vietava al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile dalla giurisprudenza costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 33 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/2015
n. 124
art. 10
co. 1 lett. b)