Ambiente - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Svolgimento da parte di nuclei del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di attività di investigazione sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne - Previsione che determinati nuclei del Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolgano, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria ai sensi della vigente normativa nazionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in tema di sicurezza pubblica e di ordinamento processuale penale e inosservanza dei limiti statutari - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 010001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente all’art. 117, secondo comma, lett. a), h), l), ed s), Cost., nonché all’art. 3, primo comma, dello statuto speciale, degli artt. 86, comma 1, nella parte in cui prevede che appositi nuclei istituiti all’interno del Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale (CFVAR) svolgano anche funzioni di «investigazione giudiziaria» sul fenomeno degli incendi boschivi e nelle campagne, e 87, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, quest’ultimo nella parte in cui dispone che «[i]l Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell’ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria». La disposizione dell’art. 86, comma 1, concernente le specifiche attività svolte dal CFVAR attraverso l’istituzione di nuclei investigativi sul fenomeno degli incendi boschivi, si ricollega per ciò stesso in via sistemica alla generale previsione dettata dal successivo art. 87 relativa ai complessivi compiti svolti dal CFVAR. E poiché quest’ultima prevede che l’attività di polizia giudiziaria si svolga «ai sensi della vigente normativa nazionale» e, dunque, nel rispetto delle competenze legislative dello Stato, da ciò si può escludere che le censurate previsioni possano ledere le dedotte competenze legislative statali; tanto più che le due previsioni impugnate non utilizzano il termine «attribuire» ma, significativamente, quello «svolgere», che ha evidente diversa accezione. Pertanto, esse non attribuiscono al personale del CFVAR le funzioni di polizia giudiziaria, in violazione della competenza legislativa statale dedotta; piuttosto, esse svolgono una funzione ricognitiva dei compiti esercitabili dal medesimo CFVAR in base all’assetto ordinamentale vigente, compreso quello statale. In tale contesto, operano in funzione dichiaratamente organizzativa, al fine di migliorare l’azione del CFVAR di contrasto al grave fenomeno storico degli incendi in Sardegna.