Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali, con conseguente soppressione e nuova istituzione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Parametro non menzionato nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza tra la delibera autorizzativa e il ricorso - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, a seguito di un apposito procedimento, provveda alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione, soppressione e accorpamento delle camere di commercio. Nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso non vi è traccia dei citati parametri.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte