Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione della lesione - Ammissibilità delle questioni.
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione della lesione - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ammissibili le censure - promosse dalle Regioni Puglia, Lombardia, Toscana, Liguria in riferimento al principio di leale collaborazione, nonché, dalle ultime due ricorrenti, anche in relazione all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. - dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016. Le ricorrenti hanno sufficientemente motivato le loro censure.
Sono ammissibili le censure - promosse dalle Regioni Puglia, Lombardia, Toscana, Liguria in riferimento al principio di leale collaborazione, nonché, dalle ultime due ricorrenti, anche in relazione all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. - dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016. Le ricorrenti hanno sufficientemente motivato le loro censure.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte