Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico che provvede alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione, alla soppressione e all'accorpamento e razionalizzazione delle camere di commercio, debba essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza. In ragione dell'incidenza dell'attività delle camere di commercio su molteplici competenze, alcune anche regionali, l'obiettivo della razionalizzazione della loro dimensione territoriale e della maggiore efficienza dell'attività svolta deve essere conseguito nel rispetto del principio di leale collaborazione, il cui luogo di espressione è correttamente individuato nella suddetta Conferenza, ma con il modulo dell'intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento. (Precedente citato: sentenza n. 251 del 2016).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico che provvede alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione, alla soppressione e all'accorpamento e razionalizzazione delle camere di commercio, debba essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza. In ragione dell'incidenza dell'attività delle camere di commercio su molteplici competenze, alcune anche regionali, l'obiettivo della razionalizzazione della loro dimensione territoriale e della maggiore efficienza dell'attività svolta deve essere conseguito nel rispetto del principio di leale collaborazione, il cui luogo di espressione è correttamente individuato nella suddetta Conferenza, ma con il modulo dell'intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento. (Precedente citato: sentenza n. 251 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte