Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42034  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Disposizioni finali e transitorie - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega - Questione non contemplata nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 124 del 2015, dell'art. 4 del d.lgs. n. 219 del 2016. La disposizione impugnata, che prevede una disciplina transitoria e finale relativa al riordino delle funzioni delle camere di commercio, non è indicata nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/2015  n. 124  art. 10    co. 1  lett. g)