Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42035  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per la rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega - Genericità della motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per genericità della motivazione e difetto di argomentazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 3, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede i criteri per la riduzione del numero delle camere di commercio. La censura si risolve nella deduzione di contrasto della disposizione impugnata con il criterio direttivo previsto dall'art. 10, comma 1, lett. g), della legge n. 124 del 2015, risultando pertanto generica e priva del supporto illustrativo minimo a suo sostegno.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/2015  n. 124  art. 10    co. 1  lett. g)