Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42036  42037  42038  42039  42040


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria illustrativa - Prospettazione di motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, è ritenuta inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura formulata nella memoria illustrativa e incentrata sul fatto che il Governo non avrebbe accolto la richiesta di modifica avanzata dalla Conferenza unificata nella proposta numero 12 del parere reso sullo schema di decreto delegato. Tale censura introduce, infatti, un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte