Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42037  42038  42039  42040


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di nuovo motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, è ritenuta inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura formulata nella memoria illustrativa. Essa, incentrata sull'asserito depauperamento dell'autonomia funzionale delle camere di commercio, introduce un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte