Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di nuovo motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di nuovo motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, è ritenuta inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura formulata nella memoria illustrativa. Essa, incentrata sull'asserito depauperamento dell'autonomia funzionale delle camere di commercio, introduce un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, è ritenuta inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura formulata nella memoria illustrativa. Essa, incentrata sull'asserito depauperamento dell'autonomia funzionale delle camere di commercio, introduce un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte