Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42038  42039  42040


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Finanziamento di programmi e progetti - Aumento della misura di diritto annuale fino al venti per cento - Autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione dei principi relativi al riparto di competenze tra Stato e Regioni, di leale collaborazione e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Puglia e Toscana, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1, punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede, per finanziare progetti e programmi presentati dalle camere di commercio condivisi con le Regioni e finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e all'organizzazione dei servizi delle imprese, la possibilità che il Ministro dello sviluppo economico autorizzi l'aumento fino al venti per cento della misura del diritto annuale. La norma impugnata non disciplina il funzionamento delle camere di commercio, ma l'importo del diritto annuale camerale; essa pertanto rientra nella materia del "sistema tributario" spettante alla competenza esclusiva dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 29 del 2016).

Il diritto camerale ha natura di tributo, istituito e regolato per legge dello Stato, rispetto al quale la determinazione dell'aggiornamento, della riscossione e della ripartizione della misura è affidata al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e non è riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di commercio, dal momento che a tali enti (estranei alla categoria degli enti locali) è attribuita soltanto la riscossione della prestazione patrimoniale, va, altresì, escluso che esso possa essere considerato "tributo locale". (Precedente citato: sentenza n. 29 del 2016)



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte