Enti pubblici - Camere di commercio - Finanziamento di programmi e progetti - Aumento della misura di diritto annuale fino al venti per cento - Autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione dei principi relativi al riparto di competenze tra Stato e Regioni, di leale collaborazione e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Puglia e Toscana, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1, punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede, per finanziare progetti e programmi presentati dalle camere di commercio condivisi con le Regioni e finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e all'organizzazione dei servizi delle imprese, la possibilità che il Ministro dello sviluppo economico autorizzi l'aumento fino al venti per cento della misura del diritto annuale. La norma impugnata non disciplina il funzionamento delle camere di commercio, ma l'importo del diritto annuale camerale; essa pertanto rientra nella materia del "sistema tributario" spettante alla competenza esclusiva dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 29 del 2016).
Il diritto camerale ha natura di tributo, istituito e regolato per legge dello Stato, rispetto al quale la determinazione dell'aggiornamento, della riscossione e della ripartizione della misura è affidata al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e non è riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di commercio, dal momento che a tali enti (estranei alla categoria degli enti locali) è attribuita soltanto la riscossione della prestazione patrimoniale, va, altresì, escluso che esso possa essere considerato "tributo locale". (Precedente citato: sentenza n. 29 del 2016)