Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Finanziamento - Possibili finanziamenti regionali, o erogati da altri enti, in virtù di convenzioni - Abrogazione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevolezza e violazione dell'autonomia regionale e delle camere di commercio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.
Enti pubblici - Camere di commercio - Finanziamento - Possibili finanziamenti regionali, o erogati da altri enti, in virtù di convenzioni - Abrogazione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevolezza e violazione dell'autonomia regionale e delle camere di commercio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza - dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1, punto a), del d.lgs. n. 219 del 2016, che ha abrogato la possibilità di finanziare le camere di commercio, tra l'altro, mediante convenzioni regionali o con altri enti. Sebbene la disposizione censurata ha eliminato non irragionevolmente la previsione dei finanziamenti generici ed indeterminati da parte delle Regioni, svincolati dalla strumentalità e dalla correlazione con specifiche attività svolte, dalla complessiva disciplina è desumibile che alle Regioni non è impedito stipulare convenzioni e concordare progetti inerenti al conseguimento di obiettivi riconducibili alle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, facendosi carico del finanziamento degli stessi.
È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza - dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1, punto a), del d.lgs. n. 219 del 2016, che ha abrogato la possibilità di finanziare le camere di commercio, tra l'altro, mediante convenzioni regionali o con altri enti. Sebbene la disposizione censurata ha eliminato non irragionevolmente la previsione dei finanziamenti generici ed indeterminati da parte delle Regioni, svincolati dalla strumentalità e dalla correlazione con specifiche attività svolte, dalla complessiva disciplina è desumibile che alle Regioni non è impedito stipulare convenzioni e concordare progetti inerenti al conseguimento di obiettivi riconducibili alle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, facendosi carico del finanziamento degli stessi.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte