Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42013  42014  42015  42016  42017  42018  42019  42020  42021  42022  42023  42024  42025  42026  42027  42028  42029  42030  42031  42032  42033  42034  42035  42036  42037  42038  42040


Titolo
Procedimento amministrativo - Provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa - Obbligo di comunicazione mediante procedura informatica alla Camera di commercio territorialmente competente - Determinazione con decreto ministeriale delle modalità attuative della previsione, senza previa intesa con le amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dell'autonomia organizzativa regionale e dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa - Difetto del contenuto argomentativo minimo - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto del contenuto argomentativo minimo, anche in ordine alla ridondanza sulle attribuzioni regionali - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 97, 117, comma quarto, Cost., nonché ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede l'obbligo di comunicare alla Camera di commercio territorialmente competente i provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa, la cui attuazione è determinata con decreto ministeriale, "sentite le amministrazione interessate" anziché previa intesa. Le censure della ricorrente sono formulate in contrasto con i requisiti che devono connotare l'impugnazione proposta in via principale; nel caso di specie, l'esigenza di una adeguata argomentazione delle censure ancora più si imponeva, in quanto la norma impugnata, prevedendo la trasmissione dei suddetti provvedimenti affinché siano inseriti nel fascicolo informatico d'impresa, costituisce, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale"; la previsione che il Ministro per lo sviluppo economico - nello stabilire, con decreto, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione - provveda a sentire le amministrazioni interessate, garantisce inoltre un'interlocuzione strumentale alla ponderazione delle specifiche esigenze organizzative di queste ultime.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2016  n. 219  art. 4  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte