Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Procedimento amministrativo - Provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa - Obbligo di comunicazione mediante procedura informatica alla Camera di commercio territorialmente competente - Determinazione con decreto ministeriale delle modalità attuative della previsione, senza previa intesa con le amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dell'autonomia organizzativa regionale e dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa - Difetto del contenuto argomentativo minimo - Inammissibilità della questione.
Procedimento amministrativo - Provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa - Obbligo di comunicazione mediante procedura informatica alla Camera di commercio territorialmente competente - Determinazione con decreto ministeriale delle modalità attuative della previsione, senza previa intesa con le amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dell'autonomia organizzativa regionale e dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa - Difetto del contenuto argomentativo minimo - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto del contenuto argomentativo minimo, anche in ordine alla ridondanza sulle attribuzioni regionali - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 97, 117, comma quarto, Cost., nonché ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede l'obbligo di comunicare alla Camera di commercio territorialmente competente i provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa, la cui attuazione è determinata con decreto ministeriale, "sentite le amministrazione interessate" anziché previa intesa. Le censure della ricorrente sono formulate in contrasto con i requisiti che devono connotare l'impugnazione proposta in via principale; nel caso di specie, l'esigenza di una adeguata argomentazione delle censure ancora più si imponeva, in quanto la norma impugnata, prevedendo la trasmissione dei suddetti provvedimenti affinché siano inseriti nel fascicolo informatico d'impresa, costituisce, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale"; la previsione che il Ministro per lo sviluppo economico - nello stabilire, con decreto, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione - provveda a sentire le amministrazioni interessate, garantisce inoltre un'interlocuzione strumentale alla ponderazione delle specifiche esigenze organizzative di queste ultime.
È dichiarata inammissibile - per difetto del contenuto argomentativo minimo, anche in ordine alla ridondanza sulle attribuzioni regionali - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 97, 117, comma quarto, Cost., nonché ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede l'obbligo di comunicare alla Camera di commercio territorialmente competente i provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa, la cui attuazione è determinata con decreto ministeriale, "sentite le amministrazione interessate" anziché previa intesa. Le censure della ricorrente sono formulate in contrasto con i requisiti che devono connotare l'impugnazione proposta in via principale; nel caso di specie, l'esigenza di una adeguata argomentazione delle censure ancora più si imponeva, in quanto la norma impugnata, prevedendo la trasmissione dei suddetti provvedimenti affinché siano inseriti nel fascicolo informatico d'impresa, costituisce, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale"; la previsione che il Ministro per lo sviluppo economico - nello stabilire, con decreto, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione - provveda a sentire le amministrazioni interessate, garantisce inoltre un'interlocuzione strumentale alla ponderazione delle specifiche esigenze organizzative di queste ultime.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 4
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte