Sentenza 125/2024 (ECLI:IT:COST:2024:125)
Massima numero 46338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  18/06/2024;  Decisione del  18/06/2024
Deposito del 15/07/2024; Pubblicazione in G. U. 17/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46339


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Accertamento di conformità - Requisiti - Necessaria rispondenza delle opere sia alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della loro realizzazione, sia al momento dell'istanza (c.d. "doppia conformità") - Riconduzione ai principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di governo del territorio e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Effetto vincolante anche per le regioni ad autonomia speciale cui lo statuto affidi una competenza primaria in materia urbanistica - Necessario rispetto delle prescrizioni applicabili durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza in sanatoria - Conseguente sanabilità dei soli abusi formali non produttivi di danno urbanistico-edilizio. (Classif. 090005).

Testo

Spetta allo Stato – sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia governo del territorio, sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale – il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della c.d. “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi limitazioni alla sua concreta operatività. A tale disciplina statale devono conformarsi tanto le regioni a statuto ordinario quanto le regioni a statuto speciale, nell’esercizio delle rispettive competenze legislative.

Il principio della c.d. “doppia conformità”, nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincola anche la potestà legislativa di regioni ad autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44558; S. 232/2017; S. 232/2017 - mass. 41706).

Ai fini della “regolarizzazione” delle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, è necessario l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza, con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto o in difformità dal titolo edilizio) che non arrecano danno urbanistico-edilizio. (Precedenti: S. 93/2023 - mass. 45617; S. 77/2021 - mass. 43785; S. 68/2018 - mass. 41447 - 41449).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte