Sentenza 261/2017 (ECLI:IT:COST:2017:261)
Massima numero 42040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Procedimento amministrativo - Provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa - Obbligo di comunicazione mediante procedura informatica alla Camera di commercio territorialmente competente - Determinazione con decreto ministeriale delle modalità attuative della previsione, senza previa intesa con le amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Difetto del contenuto argomentativo minimo - Difetto di corrispondenza tra la censura dedotta nella memoria e il ricorso - Inammissibilità della questione.
Procedimento amministrativo - Provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa - Obbligo di comunicazione mediante procedura informatica alla Camera di commercio territorialmente competente - Determinazione con decreto ministeriale delle modalità attuative della previsione, senza previa intesa con le amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Difetto del contenuto argomentativo minimo - Difetto di corrispondenza tra la censura dedotta nella memoria e il ricorso - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto del contenuto argomentativo minimo e per mancata corrispondenza tra il ricorso e le ulteriori deduzioni, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede l'obbligo di comunicare alla camera di commercio territorialmente competente i provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa, la cui attuazione è determinata con decreto ministeriale, "sentite le amministrazioni interessate" anziché previa intesa. La censura si esaurisce, per un verso, in un generico richiamo alla norma e nell'assertiva deduzione della violazione del citato parametro costituzionale e, per altro verso, denuncia per la prima volta nella memoria illustrativa il mancato recepimento della proposta di modifica formulata dalla Conferenza unificata.
È dichiarata inammissibile, per difetto del contenuto argomentativo minimo e per mancata corrispondenza tra il ricorso e le ulteriori deduzioni, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede l'obbligo di comunicare alla camera di commercio territorialmente competente i provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa, la cui attuazione è determinata con decreto ministeriale, "sentite le amministrazioni interessate" anziché previa intesa. La censura si esaurisce, per un verso, in un generico richiamo alla norma e nell'assertiva deduzione della violazione del citato parametro costituzionale e, per altro verso, denuncia per la prima volta nella memoria illustrativa il mancato recepimento della proposta di modifica formulata dalla Conferenza unificata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/11/2016
n. 219
art. 4
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte